IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  27  dicembre  2002,  n.  286,  recante
"Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile;
  Considerato  che  il 30 dicembre 2002 si e' verificata una violenta
esplosione  del  vulcano  Stromboli con contestuale ingrossamento del
mare   prospiciente  l'isola,  che  ha  interessato  anche  le  acque
circostanti   alle   altre  isole  dell'arcipelago  delle  Eolie  con
conseguente  grave  pericolo  per l'incolumita' della popolazione del
medesimo arcipelago;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30   dicembre   2002  di  conferimento,  ex  art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge  4  novembre  2002,  n.  245, sopra citato, al Capo del
Dipartimento   della   protezione  civile  dei  poteri  di  cui  agli
articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del medesimo decreto-legge;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  gennaio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio  delle  isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli";
  Considerato  che  il fenomeno di smottamento della sciara del fuoco
del vulcano Stromboli, unitamente al conseguente maremoto, ha causato
gravi  danni  alle  strutture  ed  infrastrutture pubbliche e private
presenti  sull'isola  di  Stromboli  nonche' sulle prospicienti isole
costituenti l'arcipelago delle Eolie;
  Considerato   che  i  danni  citati  in  precedenza  hanno  causato
ulteriori    e   gravi   conseguenze   al   tessuto   socio-economico
dell'arcipelago  delle  isole Eolie nonche' al regolare funzionamento
dei servizi pubblici essenziali;
  Ritenuto,    per   le   ragioni   sopra   esposte,   necessario   e
imprescindibile  provvedere  con  la  massima celerita' ad emanare un
primo  provvedimento  emergenziale  che  autorizzi i primi interventi
urgenti  atti  a  fronteggiare  i  danni verificatisi a seguito degli
eventi di cui e' cenno in premessa;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
dicembre   2002,   n.   3260,   recante   "Disposizioni  urgenti  per
fronteggiare  i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi
all'attivita'  vulcanica  dell'Etna nel territorio della provincia di
Catania,  per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per
il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvioidrometriche
nel  territorio  nazionale  ed  altre  misura  urgenti  di protezione
civile"
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato  e il sindaco del comune di Lipari effettuano gli interventi
urgenti  per  rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumita'
pubblica  e  privata,  sia  mediante  il  ripristino  sia  tramite la
realizzazione  di  ulteriori  adeguate infrastrutture, in particolare
viarie  e  portuali,  anche  con  specifico riferimento alle opere da
realizzarsi  nel  comune  di  Lipari  -  frazione di Ginostra, atte a
consentire il ritorno alle normali condizioni di vita, che attraverso
il  potenziamento  delle  strutture  e mezzi di allerta - soccorso. I
medesimi  soggetti  provvedono,  altresi',  ad  effettuare interventi
finalizzati  alla  prima  assistenza e sistemazione delle popolazioni
colpite  dagli  eventi  calamitosi  in  premessa  citati nonche' ogni
attivita'  afferente alla gestione dell'emergenza ed al funzionamento
delle strutture ivi costituite.
  Resta  ferma la piena efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  e dalle autorita'
locali finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale.
  2.  Il  Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato  ed  il  sindaco  del  comune  di  Lipari,  in  presenza  di
riscontrate  compromissioni  totali  o  parziali degli immobili, sono
autorizzati  ad  individuare,  anche  mediante occupazioni d'urgenza,
spazi  da  adibire a finalita' pubbliche e private, anche connesse ad
esigenze  abitative, provvedendo alla realizzazione di ogni ulteriore
iniziativa  volta  al  relativo  attrezzamento,  anche  ai fini della
sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.
  3.  Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti provvedimenti
volti a fronteggiare l'emergenza verificatasi nei territori di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003 i
sindaci  degli  altri  comuni  possono  rappresentare al Dipartimento
della protezione civile, le specifiche esigenze di natura finanziaria
per  l'eventuale adozione di possibili misure economiche di carattere
straordinario.